Ruolo nella prevenzioni dei rischi aziendali: gli obblighi del preposto
Nel sistema della sicurezza sul lavoro italiano, il preposto è una figura spesso sottovalutata. Eppure, tra il datore di lavoro e i lavoratori, è lui che presidia ogni giorno la sicurezza operativa: osserva, corregge, segnala, interviene. Capire bene gli obblighi del preposto non è solo un esercizio di compliance normativa, ma il punto di partenza per costruire ambienti di lavoro realmente sicuri.
Chi è il preposto, prima di tutto. L’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 lo definisce come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali ricevuti dal datore di lavoro, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione. In altre parole è il capoturno, il capo reparto, il responsabile di cantiere o di produzione ossia quella figura che nell’ambito dell’organizzazione del lavoro di un datore di lavoro, svolge per sua natura un ruolo di responsabilità nei confronti il lavoro degli altri dipendenti dell’azienda.
Vigilanza e segnalazione: gli occhi del datore di lavoro
Tra gli obblighi del preposto, il più rilevante, disciplinato dall’art. 19 del Testo Unico, riguarda la vigilanza sull’osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori. Non si tratta di un controllo formale: se rileva comportamenti non conformi, il preposto ha il dovere di intervenire attivamente, fornendo le istruzioni necessarie a correggere la situazione.
Il preposto è un osservatore privilegiato del rischio, gli occhi del datore di lavoro: è l’unico che vede quotidianamente eventuali attrezzature consumate, DPI usurati, condizioni di lavoro che si deteriorano nel tempo. Per questo motivo la legge gli impone di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni deficienza rilevata, sia nelle attrezzature che nelle condizioni generali di lavoro.
Un altro obbligo che tocca direttamente la sicurezza operativa riguarda il controllo degli accessi alle zone pericolose. Il preposto deve assicurarsi che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione e istruzioni specifiche possano avvicinarsi ad aree che li espongono a un rischio concreto per la loro salute e sicurezza. In un cantiere edile, per esempio, dove i lavoratori sono frequentemente esposti al rischio di caduta dall’alto, è fondamentale verificare quotidianamente che tutti gli addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione, formazione e addestramento specifico per lavorare in quota.
È inoltre necessario accertarsi che i dispositivi di protezione individuale (DPI) di III categoria vengano utilizzati correttamente, sottoposti a controlli prima di ogni utilizzo e a ispezioni periodiche almeno annuali, al fine di garantirne l’efficienza e la sicurezza nel tempo.

Intervento e gestione delle emergenze
Queste responsabilità sono state rafforzate dal D.L. 146/2021, che ha introdotto un passaggio importante: in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza, se il lavoratore non adegua il proprio comportamento nonostante le indicazioni ricevute o la situazione di pericolo non è immediatamente modificabile dall’intervento tempestivo del preposto, il preposto è obbligato a interrompere l’attività, informare immediatamente i superiori e non permettere la ripresa delle attività fino a che la situazione non sia tornata alle normali condizioni di sicurezza. Non è una facoltà, è un dovere e quindi una responsabilità diretta sancita dal Testo Unico. Chi opera in cantiere o in qualsiasi contesto ad alto rischio sa benissimo quanto questa distinzione faccia la differenza.
In caso di emergenza, il ruolo del preposto diventa ancora più centrale. Ha l’obbligo di dare istruzioni chiare e immediate affinché i lavoratori in pericolo abbandonino la zona senza esitazioni. Non può, salvo motivazioni eccezionali, ordinare la ripresa dell’attività in presenza di un pericolo grave e immediato ancora presente. La tutela delle persone viene prima della produzione, sempre.
La formazione del preposto: obbligo e strumento
Alla luce di queste importanti responsabilità, il Testo Unico prevede un importante obbligo di di formazione (12 ore), con aggiornamento periodico (biennale). La qualità della formazione ricevuta incide direttamente sulla capacità del preposto di riconoscere i rischi e agire correttamente per prevenirli.
È proprio qui che entra in gioco l’esperienza di C.T. Safe. Nata con la missione di rendere i luoghi di lavoro più sicuri attraverso soluzioni concrete, C.T. Safe affianca le aziende non solo nella fornitura di sistemi anticaduta, dispositivi di protezione individuale e soluzioni antinfortunistiche, ma anche nella formazione delle figure chiave della sicurezza, preposti inclusi. Perché conoscere la norma è il primo passo, ma saperla applicare ogni giorno fa davvero la differenza.

Gli obblighi del preposto: le sanzioni previste in caso di mancato adempimento
Chi pensa che gli obblighi del preposto siano solo sulla carta si sbaglia. L’art. 56 del D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni amministrative e soprattutto specifiche per il preposto che non rispetta i propri doveri. L’entità delle sanzioni, rivalutata del 15,9% a partire dal luglio 2023, può arrivare a importi significativi, con la possibilità di conseguenze penali in caso di infortuni direttamente ricollegabili alla mancata vigilanza (lesioni colpose/omicidio colposo).
Il preposto non è un semplice intermediario gerarchico. È un presidio di sicurezza attivo, con obblighi precisi, poteri di intervento concreti e responsabilità che la legge prende molto sul serio. Formarsi, aggiornarsi e saper riconoscere i rischi non è un optional: è la condizione minima per svolgere questo ruolo nel rispetto della legge e, soprattutto, delle persone.





