Il corso montaggio ponteggi è la formazione teorico-pratica obbligatoria per lavoratori e preposti che montano, smontano o trasformano ponteggi fissi. Lo impone l’art. 136, comma 8, del D.Lgs. 81/08, che rimanda all’Allegato XXI per durata, contenuti e verifiche.
Il percorso dura 28 ore, divise in tre moduli, e richiede un aggiornamento di 4 ore ogni quattro anni. Senza attestato valido nessun operatore può lavorare sulla struttura durante le fasi di montaggio, anche se ha anni di esperienza in cantiere.
Chi deve frequentare il corso montaggio ponteggi
L’art. 136, comma 6, stabilisce che i ponteggi si montano, smontano o trasformano sotto la diretta sorveglianza di un preposto e a opera di lavoratori con una formazione adeguata e mirata. Il corso montaggio ponteggi riguarda entrambe le figure, con lo stesso programma.
Il perimetro va oltre le imprese edili. Rientrano nell’obbligo le squadre di manutenzione che montano ponteggi per il revamping di un impianto, per la pulizia di un silo dall’esterno o per interventi sulle facciate di un capannone.
Un caso frequente riguarda i ponteggi montati dentro i reparti, attorno a forni, presse o serbatoi, durante la fermata estiva per la manutenzione programmata. Anche se la struttura resta in piedi pochi giorni, chi la monta deve aver completato il corso montaggio ponteggi.
Chi usa il ponteggio già montato, per esempio un verniciatore o un elettricista, non ha bisogno di questo corso. Resta però soggetto alla formazione sui rischi specifici e, se lavora oltre i 2 metri, alla formazione sui lavori in quota prevista dal DVR.
I trabattelli seguono regole diverse. Sono opere provvisionali su ruote, progettate secondo la UNI EN 1004, e il loro montaggio non rientra nel programma dell’Allegato XXI. Per queste attrezzature valgono il manuale del fabbricante e l’addestramento sul modello specifico in dotazione al reparto.
Durata e moduli del corso
Le 28 ore si distribuiscono su tre moduli con monte ore fisso: 4 ore di modulo giuridico-normativo, 10 ore di modulo tecnico e 14 ore di modulo pratico. Metà del corso montaggio ponteggi si svolge quindi sulla struttura, con attrezzature reali.
Il modulo giuridico-normativo copre la legislazione di sicurezza, l’analisi dei rischi e le norme del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 dedicate ai ponteggi. Il modulo tecnico entra nelle scelte operative:
- PiMUS e schemi specifici di montaggio
- DPI anticaduta: uso, manutenzione e conservazione
- ancoraggi del ponteggio: tipologie e tecniche
- verifiche di sicurezza: primarie, periodiche e straordinarie
Il modulo pratico prevede esercitazioni su tre tipologie di ponteggio: a tubi e giunti (PTG), a telai prefabbricati (PTP) e a montanti e traversi prefabbricati (PMTP). Ogni partecipante esegue anche la realizzazione degli ancoraggi alla struttura.
Il corso montaggio ponteggi non sostituisce la conoscenza del modello in uso. Ogni sistema ha il proprio libretto con gli schemi tipo, e oltre i 20 metri di altezza o in configurazioni diverse da quegli schemi l’art. 133 richiede un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato.
Gli ancoraggi sono il punto in cui formazione sui ponteggi e sistemi anticaduta si incontrano.

Verifiche finali e attestato
L’attestato del corso montaggio ponteggi richiede tre condizioni: frequenza di almeno il 90% del monte ore, superamento della verifica intermedia e superamento della prova pratica finale.
La verifica intermedia arriva dopo i due moduli teorici. È un questionario a risposta multipla e si supera con almeno il 70% di risposte esatte; chi non lo supera non accede al modulo pratico.
La prova finale riguarda il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione di parti di ponteggio PTG, PTP e PMTP, oltre alla realizzazione di ancoraggi. L’esito positivo delle prove, insieme alla frequenza minima, consente il rilascio dell’attestato.
L’Allegato XXI elenca anche i soggetti che possono erogare il corso, tra cui Regioni, organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e scuole edili. Prima di iscrivere un lavoratore conviene verificare che l’ente rientri in questo elenco.
Aggiornamento ogni quattro anni
L’aggiornamento del corso montaggio ponteggi ha cadenza quadriennale e dura almeno 4 ore, di cui 3 di contenuti tecnico-pratici. L’obbligo ricade sul datore di lavoro, che deve programmarlo prima della scadenza dell’attestato.
Le ore pratiche dell’aggiornamento al corso montaggio ponteggi servono ad allineare gli operatori su componenti e sistemi di ancoraggio cambiati nel frattempo. Un’impresa che ha sostituito il proprio parco ponteggi con un sistema multidirezionale può usare l’aggiornamento per addestrare la squadra sul nuovo modello.
Per le aziende con più squadre serve un registro delle scadenze con nome dell’operatore, data dell’attestato, ente formatore e data dell’ultimo aggiornamento. Lo stesso registro risponde alla richiesta dell’organo di vigilanza, che in un’ispezione chiede gli attestati degli addetti presenti.
L’aggiornamento specifico sui ponteggi si affianca a quello sui lavori in quota e sui DPI di terza categoria. Il corso aggiornamento lavori in quota copre imbracature, dispositivi di arresto caduta e tirante d’aria, temi che il modulo tecnico sui ponteggi tratta solo in sintesi.

Attestati delle ditte esterne
Nelle aziende manifatturiere a montare i ponteggi è quasi sempre un’impresa esterna. Quando un intervento si svolge dentro lo stabilimento, l’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 obbliga il committente a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore.
Per un montaggio di ponteggi la verifica passa anche dagli attestati del corso montaggio ponteggi di ogni operatore della squadra e del preposto che la dirige. Conviene chiederne copia prima dell’accesso al sito, insieme al PiMUS e al libretto con l’autorizzazione ministeriale del ponteggio.
La data dell’attestato va confrontata con la scadenza quadriennale. Un corso montaggio ponteggi concluso più di quattro anni prima, senza un aggiornamento successivo documentato, non copre l’operatore. La stessa verifica vale per le squadre in subappalto, che lavorano dentro lo stabilimento alle stesse condizioni dell’appaltatore principale.
Se il lavoro rientra in un cantiere temporaneo o mobile, per esempio l’ampliamento di un capannone, la verifica segue l’Allegato XVII ed è a carico del committente o del responsabile dei lavori, come prevede l’art. 90, comma 9. Anche in questo caso i documenti della ditta devono comprendere gli attestati di formazione degli addetti ai ponteggi.
PiMUS e ruolo del preposto
Il PiMUS, il piano di montaggio, uso e smontaggio previsto dall’art. 136, comma 1, va redatto da una persona competente prima di iniziare i lavori. Contiene la sequenza di montaggio, gli schemi di ancoraggio e le istruzioni per le verifiche, e i lavoratori formati devono saperlo leggere sul campo. Ogni trasformazione, come l’aggiunta di una mensola o di un piano di carico, richiede di aggiornarlo prima che la squadra intervenga.
Il preposto sorveglia direttamente ogni fase. Per questo ruolo il corso montaggio ponteggi si somma alla formazione generale del preposto, descritta nella guida sugli obblighi del preposto, che include il potere di interrompere l’attività in caso di comportamenti non conformi.
Ogni tipo di ponteggio metallico fisso deve inoltre disporre dell’autorizzazione ministeriale prevista dal D.Lgs. 81/08, rilasciata sulla base della relazione tecnica del fabbricante. La pagina INAIL dedicata alla ricerca sui ponteggi fissi descrive le prove sui dispositivi di collegamento e il rapporto con le norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811.
La divisione Formazione di C.T. SAFE organizza percorsi sui lavori in quota e sui DPI di terza categoria, utili per completare la preparazione delle squadre che montano ponteggi e per pianificare le scadenze degli aggiornamenti.





