I punti di ancoraggio anticaduta sono gli elementi a cui il lavoratore collega il proprio sistema di protezione individuale durante i lavori in quota. Devono resistere alle forze generate da una caduta e trasferirle a una struttura in grado di sostenerle.
Il D.Lgs. 81/08, all’art. 115, comma 4, stabilisce che i sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso con funi e arresto caduta devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. La scelta del tipo, la posizione e le verifiche determinano se quel punto è davvero sicuro.
Tipologie secondo la UNI EN 795
La UNI EN 795:2012 classifica i dispositivi di ancoraggio in cinque tipi, in base a come si fissano e a come si muove il lavoratore.
Il tipo A comprende uno o più punti fissi che richiedono un ancoraggio strutturale o un elemento di fissaggio alla struttura: golfari, piastre, paletti. Il tipo B raccoglie i dispositivi trasportabili che non richiedono fissaggi, come treppiedi o travi da porta.
Il tipo C è una linea di ancoraggio flessibile, con un’inclinazione massima di 15° rispetto all’orizzontale, lungo la quale scorre il connettore. Il tipo D usa una rotaia rigida con la stessa inclinazione massima. Il tipo E è un ancoraggio a corpo morto, per superfici inclinate fino a 5°, che funziona grazie a massa e attrito.
Nel linguaggio di cantiere i punti di ancoraggio anticaduta corrispondono al tipo A. Il funzionamento di un sistema composto da punti fissi è descritto nell’articolo sulla linea vita tipo A, quello delle funi orizzontali nella guida all’installazione della linea vita tipo C.
Dispositivi permanenti e dispositivi rimovibili
La UNI EN 795:2012 riguarda i dispositivi rimovibili, che il lavoratore porta con sé e che sono DPI a tutti gli effetti. Per la manutenzione di questi dispositivi la responsabilità ricade sul datore di lavoro, secondo l’art. 77 del D.Lgs. 81/08.
I punti di ancoraggio anticaduta installati in modo permanente su coperture e strutture seguono in Italia la UNI 11578:2015, dedicata ai dispositivi destinati all’installazione permanente. Fanno parte dell’edificio e la loro gestione spetta al proprietario o a chi ne ha la disponibilità.
Per l’impiego da parte di più operatori contemporaneamente, la specifica tecnica CEN/TS 16415 aggiunge alla forza di prova statica di 12 kN, prevista per un solo utilizzatore con elementi metallici, 1 kN per ogni utilizzatore aggiuntivo dichiarato dal fabbricante.
Posizione dei punti di ancoraggio anticaduta
La regola principale riguarda l’altezza: più il punto è alto rispetto all’attacco dorsale dell’imbracatura, minore è la caduta libera. Un ancoraggio sopra la testa del lavoratore riduce l’energia da dissipare e il tirante d’aria necessario; un ancoraggio ai piedi lo aumenta.
La seconda regola riguarda la distanza orizzontale. Un lavoratore che si allontana lateralmente dal punto e poi cade compie un’oscillazione, l’effetto pendolo, che può farlo urtare contro pilastri, macchinari o il bordo della copertura. Sulle coperture industriali estese i punti vanno distribuiti in modo che ogni zona di lavoro resti vicina a un ancoraggio.
Nei silos e nelle cisterne i punti di ancoraggio anticaduta si collocano di solito sul tetto, vicino ai boccaporti, per consentire sia la trattenuta durante le ispezioni sia il recupero con treppiede in caso di emergenza. Sui carriponte e sulle vie di corsa la soluzione più comune è una fune o una rotaia parallela al percorso, perché il manutentore si sposta lungo tutta la luce del capannone.
Quando l’area è ampia e i percorsi lunghi, una fune tipo C o una rotaia tipo D evitano i continui trasferimenti del connettore da un punto all’altro. Il cambio di ancoraggio è il momento in cui il lavoratore, se usa un solo cordino, resta scollegato.
La posizione migliore consente spesso di lavorare in trattenuta: il cordino, di lunghezza fissa, impedisce di raggiungere il bordo e la caduta non avviene. L’art. 115, comma 3 del D.Lgs. 81/08 dà priorità a questa soluzione rispetto all’arresto caduta.

Struttura di supporto e installazione
Un punto di ancoraggio resiste quanto la struttura a cui è fissato. Su tegoli in calcestruzzo, travi in acciaio, solai in laterocemento o arcarecci in legno il fissaggio cambia: tasselli chimici, contropiastre passanti, morsetti o staffe dedicate.
Il progettista verifica che la struttura sostenga i carichi trasmessi dai punti di ancoraggio anticaduta, e l’installatore li monta secondo le istruzioni del fabbricante. Le coperture in lamiera grecata o in pannelli sandwich richiedono prodotti specifici, perché la lamiera da sola non offre un supporto adeguato.
Sulle coperture esistenti la posa parte da un rilievo dello stato della struttura. Tegoli fessurati, ferri d’armatura ossidati o travi in legno degradate possono richiedere un rinforzo o una diversa collocazione dei punti di ancoraggio anticaduta. Dove c’è un impianto fotovoltaico va considerato anche l’ingombro dei pannelli sui percorsi.
Per i sistemi permanenti in copertura il riferimento del progettista è la UNI 11560:2022, guida alla configurazione dei sistemi di ancoraggio, che orienta la disposizione dei punti di ancoraggio anticaduta in funzione di percorsi e zone di lavoro.
L’area di ricerca INAIL su ancoraggi e sistemi di protezione dalle cadute raccoglie studi sui requisiti geometrici e prestazionali degli ancoraggi, compresa la guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione.
Documentazione e verifiche periodiche
Al termine dell’installazione il committente deve ricevere i documenti che descrivono il sistema. Quelli essenziali sono:
- progetto con la posizione dei punti
- relazione di calcolo del fissaggio
- dichiarazione di corretta installazione
- documentazione fotografica dei fissaggi
- manuale d’uso e di manutenzione
In molte regioni questi documenti confluiscono nell’elaborato tecnico di copertura, che descrive i percorsi di accesso e l’uso dei punti di ancoraggio anticaduta per chi sale in copertura negli anni successivi.
La documentazione fotografica serve a uno scopo preciso. Tasselli e contropiastre, una volta chiusa la copertura, non sono più ispezionabili, e le foto restano l’unica prova di come sono stati posati.
Le ispezioni periodiche seguono la frequenza indicata dal fabbricante. Il tecnico controlla corrosione, deformazioni, serraggio dei bulloni e stato dei sigilli; dopo una caduta arrestata, il punto coinvolto va messo fuori servizio fino alla verifica.
Ogni controllo va registrato con data, esito e nome del tecnico. La scheda resta a disposizione di chi sale in copertura, comprese le imprese esterne a cui viene appaltata la manutenzione: un’impresa che trova punti di ancoraggio anticaduta senza verifiche documentate non ha elementi per considerarli sicuri.
Errori frequenti
Il primo errore è usare come ancoraggio elementi non progettati per quello scopo: tubazioni, parapetti non certificati, strutture di impianti fotovoltaici, canali di gronda. Nessuno di questi elementi ha una resistenza nota ai carichi di una caduta.
Il secondo è installare i punti di ancoraggio anticaduta senza valutare il tirante d’aria. Su coperture basse, o con impianti sotto il bordo, lo spazio libero può risultare insufficiente per un arresto caduta, e servono soluzioni in trattenuta.
Il terzo riguarda il numero di utilizzatori. Un punto certificato per un solo operatore non può sostenere due lavoratori collegati contemporaneamente, anche se sembra robusto.
L’ultimo è trascurare le verifiche dopo lavori sulla copertura. La sostituzione di un manto o l’installazione di un impianto può spostare, coprire o danneggiare i punti esistenti. Il piano di controllo è descritto nell’articolo sulla manutenzione della linea vita.
C.T. SAFE, con più di 3.980 progetti realizzati in oltre vent’anni, segue i punti di ancoraggio anticaduta con tre delle sue quattro divisioni.
La divisione Anticaduta ne definisce la posizione partendo dalle lavorazioni reali in copertura e dallo spazio sotto il bordo, e li installa con componenti prodotti direttamente. La divisione Antinfortunistica fornisce imbracature, cordini e dispositivi trasportabili di tipo B, come i treppiedi per silos e cisterne.
La divisione Formazione addestra i lavoratori all’uso dei DPI di terza categoria, come richiede l’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08, compresi i corsi per gli spazi confinati dove il recupero avviene con treppiede.





