Il rischio biologico nei luoghi di lavoro è la possibilità che un lavoratore venga esposto a microrganismi, colture cellulari o endoparassiti in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Lo disciplina il Titolo X del D.Lgs. 81/08, dall’art. 266 all’art. 286, che si applica a tutte le attività con possibile esposizione, anche quando l’agente non fa parte del ciclo produttivo.
Il datore di lavoro deve valutarlo, ripetere la valutazione almeno ogni tre anni, adottare misure tecniche e igieniche e formare il personale esposto. Gli obblighi aggiuntivi, come la comunicazione all’organo di vigilanza o il registro degli esposti, dipendono dal gruppo di appartenenza dell’agente.
Classificazione degli agenti biologici
L’art. 268 divide gli agenti in quattro gruppi in base alla capacità di causare malattie e di propagarsi nella comunità. L’elenco degli agenti già classificati si trova nell’Allegato XLVI del decreto.
Il gruppo 1 comprende agenti che presentano poche probabilità di causare malattie nell’uomo. Il gruppo 2 riunisce agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con una propagazione nella comunità poco probabile: ne fanno parte, per esempio, il batterio del tetano e la legionella.
Il gruppo 3 comprende agenti che possono causare malattie gravi, costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono propagarsi nella comunità. Il gruppo 4 aggiunge a queste caratteristiche un elevato rischio di propagazione.
Nelle aziende manifatturiere il rischio biologico nei luoghi di lavoro riguarda quasi sempre agenti dei gruppi 1 e 2. I gruppi 3 e 4 interessano soprattutto laboratori di microbiologia, strutture sanitarie e ricerca.
Il gruppo di appartenenza stabilisce anche le misure di contenimento richieste e gli adempimenti formali. Per questo, quando si imposta la valutazione del rischio biologico nei luoghi di lavoro, la prima operazione è verificare nell’Allegato XLVI la classificazione di ciascun agente individuato, senza affidarsi a stime generiche.
Uso deliberato ed esposizione potenziale
Il Titolo X distingue due situazioni. Nell’uso deliberato l’agente è una materia prima o uno strumento del processo, come avviene nelle fermentazioni industriali, nella produzione di enzimi o nei laboratori di controllo qualità.
Nell’esposizione potenziale l’agente è presente senza essere voluto. L’Allegato XLIV elenca in modo esemplificativo le attività di questo tipo, tra cui agricoltura, allevamento, industria alimentare, servizi sanitari, impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque reflue.
Anche uno stabilimento metalmeccanico può rientrare in questa seconda categoria. I fluidi lubrorefrigeranti delle macchine utensili ospitano batteri e muffe quando la concentrazione e il ricambio non sono controllati; le torri evaporative degli impianti di raffreddamento possono diffondere legionella con l’aerosol.
Lo stesso vale per gli appalti. Quando la pulizia delle vasche, lo spurgo delle fognature interne o la manutenzione delle torri evaporative sono affidati a imprese esterne, il rischio biologico nei luoghi di lavoro entra nel documento sui rischi interferenziali, come spiegato nell’articolo sulla differenza tra DVR e DUVRI.
La pagina INAIL dedicata agli agenti biologici negli ambienti di lavoro descrive i comparti più esposti e il ruolo dei bioaerosol nella trasmissione.
Valutazione del rischio biologico nei luoghi di lavoro
La valutazione, prevista dall’art. 271, parte dall’elenco degli agenti presenti o ipotizzabili e dalla loro classificazione. Considera poi le malattie che possono provocare, i possibili effetti allergici e tossici e le patologie già riscontrate tra i lavoratori.
Per ogni reparto vanno individuate le vie di esposizione (inalazione di aerosol, contatto con cute e mucose, ferite, ingestione) e le operazioni in cui l’esposizione aumenta. In un impianto di depurazione aziendale, per esempio, pesano la pulizia delle griglie, lo spurgo delle vasche e gli interventi negli spazi confinati.
La valutazione del rischio biologico nei luoghi di lavoro va ripetuta a ogni modifica significativa dell’attività e in ogni caso trascorsi tre anni dall’ultima. Confluisce nel documento di valutazione dei rischi, accanto alla valutazione del rischio chimico, con cui condivide spesso le stesse lavorazioni.
Il metodo di lavoro coincide in buona parte. La differenza principale riguarda la misura: per gli agenti biologici non esistono valori limite di esposizione paragonabili a quelli degli agenti chimici, e la stima si basa più sull’analisi delle attività che sui campionamenti.
Misure di prevenzione e protezione
Le misure tecniche, organizzative e procedurali contro il rischio biologico nei luoghi di lavoro, previste dall’art. 272, seguono l’ordine consueto: eliminare o ridurre l’agente, limitare il numero di esposti, contenere la diffusione, proteggere il singolo lavoratore. Le principali sono:
- sostituzione o trattamento dei materiali contaminati
- manutenzione programmata di fluidi e impianti idrici
- segregazione delle aree a rischio con il segnale di rischio biologico
- procedure per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- DPI per le vie respiratorie, le mani e gli occhi
Nei reparti con macchine utensili la misura più efficace riguarda i fluidi lubrorefrigeranti: controllo periodico di concentrazione e pH, pulizia delle vasche durante il cambio del fluido, rimozione degli oli estranei. Una gestione regolare riduce la crescita batterica e rende il rischio biologico nei luoghi di lavoro di quel reparto molto più contenuto.
L’art. 273 aggiunge le misure igieniche: servizi con docce e lavaggi oculari, armadietti separati per abiti civili e da lavoro, divieto di mangiare e fumare nelle aree esposte. I DPI vanno controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzo, e sostituiti prima dell’uso successivo se difettosi.
Per la protezione delle vie respiratorie contro i bioaerosol si usano facciali filtranti o maschere con filtri antipolvere di classe adeguata. I criteri di scelta sono descritti nella guida ai filtri per maschere respiratorie.
La divisione Antinfortunistica di C.T. SAFE, una delle quattro in cui è organizzata l’azienda, fornisce i DPI previsti dalla valutazione e affianca l’RSPP nell’abbinare ogni dispositivo alla specifica operazione a rischio.

Formazione, sorveglianza sanitaria e registro
L’art. 278 impone di informare e formare i lavoratori prima dell’assegnazione alle attività esposte, con una ripetizione almeno quinquennale e a ogni cambiamento che modifichi il rischio. Per il rischio biologico nei luoghi di lavoro la formazione riguarda i rischi, le misure igieniche, l’uso dei DPI e le procedure in caso di incidente.
La sorveglianza sanitaria segue l’art. 279. Il medico competente valuta l’idoneità e, se esistono vaccini efficaci contro l’agente presente, il datore di lavoro li mette a disposizione dei lavoratori non immuni; per chi lavora nelle reti fognarie o in agricoltura il riferimento tipico è la vaccinazione antitetanica.
Il registro degli esposti previsto dall’art. 280 riguarda solo gli agenti dei gruppi 3 e 4. Va conservato per almeno 10 anni dalla cessazione dell’esposizione, che diventano 40 per gli agenti in grado di provocare infezioni persistenti o latenti.
Comunicazioni e autorizzazioni
L’art. 269 impone una comunicazione all’organo di vigilanza competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori quando si intende usare deliberatamente agenti dei gruppi 2 o 3. Per il gruppo 4 serve invece l’autorizzazione del Ministero della salute prevista dall’art. 270.
Le aziende con esposizione solo potenziale non sono tenute a queste comunicazioni. Devono comunque documentare nel DVR il rischio biologico nei luoghi di lavoro e le misure adottate, e aggiornare la valutazione quando cambiano impianti o lavorazioni.
Negli impianti di depurazione e nelle vasche aziendali il rischio biologico nei luoghi di lavoro si somma spesso a quello degli spazi confinati. In questi casi C.T. SAFE interviene con tre delle sue quattro divisioni.
La divisione Anticaduta progetta i punti di ancoraggio per l’accesso a pozzetti e vasche e per il recupero. La divisione Antinfortunistica fornisce treppiedi, DPI respiratori e indumenti protettivi.
La divisione Formazione organizza la formazione specifica prevista dall’art. 278 e i corsi per lavorare negli spazi confinati.





