Valutazione del rischio rumore: soglie, misure e obblighi

La valutazione del rischio rumore è l’analisi con cui il datore di lavoro stima l’esposizione sonora di ciascun lavoratore durante la giornata e la confronta con le soglie fissate dal D.Lgs. 81/08. È obbligatoria in ogni azienda, anche dove le macchine sembrano silenziose, perché solo la valutazione stabilisce se servono misurazioni strumentali.

Il risultato decide tutto quello che viene dopo: consegna degli otoprotettori, formazione specifica, sorveglianza sanitaria, segnaletica e programma di bonifica acustica. Un valore sbagliato di pochi decibel sposta un reparto da una fascia di obblighi all’altra.

Quadro normativo e soglie di esposizione

La materia è disciplinata dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/08, dall’art. 187 all’art. 198. L’art. 188 definisce il livello di esposizione giornaliera LEX,8h, cioè la media ponderata nel tempo dei livelli di rumore riferita a una giornata nominale di otto ore, e la pressione acustica di picco, che misura i rumori impulsivi.

L’art. 189 fissa tre soglie per il LEX,8h. Il valore inferiore di azione è pari a 80 dB(A), il valore superiore di azione a 85 dB(A), il valore limite di esposizione a 87 dB(A). Per la pressione di picco i valori corrispondenti sono 135, 137 e 140 dB(C).

La scala è logaritmica: ogni aumento di 3 dB corrisponde al raddoppio dell’energia sonora. Un operatore esposto a 88 dB(A) riceve quindi circa il doppio dell’energia di un collega a 85 dB(A), anche se sulla carta la differenza sembra minima.

Il valore limite di 87 dB(A) è l’unico che non può mai essere superato, e va verificato tenendo conto dell’attenuazione dei DPI dell’udito indossati. I valori di azione, invece, si confrontano con l’esposizione senza protettori e fanno scattare obblighi progressivi.

La pagina INAIL dedicata al rischio rumore negli ambienti di lavoro riassume le tre soglie e gli effetti dell’esposizione prolungata, a partire dall’ipoacusia da rumore, tra le malattie professionali più diffuse.

Chi esegue la valutazione del rischio rumore e ogni quanto

L’art. 181 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi da agenti fisici sia programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. Deve eseguirla personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia.

In pratica il datore di lavoro affida la valutazione del rischio rumore a un tecnico competente in acustica o a un consulente con esperienza documentata nelle misure fonometriche. L’RSPP coordina il lavoro, fornisce l’elenco delle mansioni e dei tempi di esposizione e integra i risultati nel documento di valutazione dei rischi.

La scadenza dei quattro anni è un limite massimo. La valutazione del rischio rumore va rifatta prima quando cambiano macchine, layout o turni, quando il reparto introduce una nuova lavorazione rumorosa e quando la sorveglianza sanitaria rileva casi di ipoacusia. Lo stesso vale per un appalto che porta in stabilimento attrezzature rumorose, da gestire anche nel documento sui rischi interferenziali descritto nell’articolo sulla differenza tra DVR e DUVRI.

Misurazioni e metodo UNI EN ISO 9612

La valutazione del rischio rumore parte da una stima preliminare. L’art. 190 chiede di considerare livello, tipo e durata dell’esposizione, compresi i rumori impulsivi, le informazioni dei fabbricanti sull’emissione delle macchine e i dati della letteratura tecnica e delle banche dati riconosciute.

Se da questa stima si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro deve misurare i livelli di rumore. Se invece l’esposizione resta chiaramente sotto gli 80 dB(A), come in un ufficio tecnico lontano dai reparti, la valutazione si chiude con una giustificazione scritta che spiega perché la misura non serve.

Nella valutazione del rischio rumore la norma di riferimento per le misure è la UNI EN ISO 9612:2011, richiamata anche da INAIL. Il fonometro o il dosimetro deve essere tarato, con certificato in corso di validità, e le misure vanno eseguite nelle condizioni ordinarie di lavoro.

Strategie di misura

La UNI EN ISO 9612 prevede tre strategie. Quella basata sui compiti scompone la giornata in attività omogenee e misura ciascuna: è adatta a un operatore che alterna la pressa, la sbavatura manuale e il controllo qualità.

La strategia basata sulla mansione campiona più lavoratori con lo stesso ruolo, utile quando i compiti non si possono separare, come per i carrellisti che si muovono tra reparti diversi. La misura a giornata intera, spesso con dosimetro indossato, conviene per le attività molto variabili, come la manutenzione.

Incertezza di misura

Ogni risultato va accompagnato dall’incertezza, calcolata secondo la stessa norma, e la valutazione del rischio rumore deve dichiararla per ogni mansione. Un LEX,8h di 84,5 dB(A) con un’incertezza di 1,5 dB non consente di escludere il superamento del valore superiore di azione, e la scelta prudente è applicare gli obblighi della fascia superiore.

La pubblicazione INAIL La valutazione del rischio rumore dedica un capitolo al calcolo dell’incertezza e alla verifica dei DPI, con casi applicativi utili per l’RSPP che deve leggere una relazione fonometrica.

Contenuti della relazione tecnica

La relazione di valutazione del rischio rumore entra nel DVR e deve permettere a un ispettore di ricostruire ogni conclusione. Le sezioni essenziali sono:

  • elenco delle sorgenti e mappa acustica dei reparti
  • strumentazione impiegata con i certificati di taratura
  • strategia di misura scelta per ciascuna mansione
  • LEX,8h e picchi per mansione, con relativa incertezza
  • verifica dell’efficacia dei DPI dell’udito
  • programma delle misure tecniche e organizzative con tempi e responsabili

L’art. 190 chiede anche di considerare le interazioni con sostanze ototossiche e con le vibrazioni, gli effetti sui lavoratori particolarmente sensibili e gli effetti indiretti. Nei reparti con carrelli elevatori, per esempio, il rumore di fondo può coprire i segnali acustici di avvertimento.

Obblighi per fascia di esposizione

Gli obblighi crescono con il livello che emerge dalla valutazione del rischio rumore. Sopra 80 dB(A) il datore di lavoro mette a disposizione i DPI dell’udito (art. 193) e forma i lavoratori sui rischi, sulle misure adottate e sull’uso corretto dei protettori (art. 195).

Da 85 dB(A) l’uso degli otoprotettori diventa obbligatorio e il datore di lavoro deve farlo rispettare. Le regole di dettaglio sono approfondite nell’articolo su quando è obbligatorio usare gli otoprotettori.

Oltre i valori superiori di azione scattano anche altri obblighi. L’art. 192, comma 3 impone di segnalare, delimitare e limitare l’accesso alle aree interessate. L’art. 196 prevede la sorveglianza sanitaria, di norma con cadenza annuale o con la diversa periodicità motivata dal medico competente; tra 80 e 85 dB(A) la sorveglianza si estende ai lavoratori che la richiedono, se il medico competente ne conferma l’opportunità.

Il superamento di 87 dB(A) con i DPI indossati richiede un intervento immediato: il datore di lavoro individua le cause, adotta misure per riportare l’esposizione sotto il limite e modifica le misure di protezione per evitare che la situazione si ripeta.

Gli otoprotettori sono DPI di terza categoria. C.T. SAFE, con la divisione Antinfortunistica, fornisce cuffie e inserti di diverse classi di attenuazione e li abbina ai livelli misurati mansione per mansione, per evitare sia la protezione insufficiente sia l’isolamento eccessivo dai segnali di reparto.
valutazione del rischio rumore

Misure di riduzione del rumore

Quando la valutazione del rischio rumore rileva superamenti dei valori superiori di azione, l’art. 192 impone un programma di misure tecniche e organizzative. La priorità va alla riduzione alla fonte; i DPI restano l’ultima barriera.

Gli interventi tecnici più efficaci in stabilimento sono le cabine e le cappottature fonoisolanti su presse e compressori, i silenziatori sugli scarichi pneumatici, i supporti antivibranti sotto le macchine e i pannelli fonoassorbenti a soffitto nei capannoni con superfici riflettenti. Anche la manutenzione conta: cuscinetti usurati e protezioni allentate aumentano il rumore emesso dalla macchina.

Sul piano organizzativo si lavora sui tempi. Una rotazione che riduce da sei a tre ore la permanenza vicino a una sorgente abbassa l’esposizione giornaliera di circa 3 dB, se nel resto del turno il livello è trascurabile, perché dimezza l’energia sonora ricevuta. Spostare le postazioni di controllo in box insonorizzati produce un effetto simile.

Ogni intervento va seguito da una nuova misura, che documenta il risultato e aggiorna la valutazione del rischio rumore nel DVR.

La divisione Formazione di C.T. SAFE eroga la formazione prevista dall’art. 195 per i lavoratori esposti oltre 80 dB(A), con l’addestramento all’uso corretto delle cuffie e degli inserti forniti dalla divisione Antinfortunistica.

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